Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 apr 1981
Gli onorari di cui al primo comma dell'art. 43 di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti: fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000; da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da L. 1.200.000 a L. 1.700.000; da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da L. 1.700.000 a L. 2.000.000; da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da L. 2.000.000 a L. 2.300.000; da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da L. 2.300.000 a L. 2.500.000; da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire 2.500.000 più un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni 3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in più. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 16
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