Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;
Viste le deliberazioni del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, del 13 maggio 1980 e del 16 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di farmacologia dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 1° luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della seconda facoltà medica dell'Università medesima;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di farmacologia della Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo De Marino e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vincenzo De Marino, alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1981
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 264
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-08;81#art-1