Art. 8
Titolo I

Art. 8

8 / 45
In vigore dal 31 dic 1980
Il sesto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell', lettera i), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell', nonché per le operazioni non imponibili di cui agli e per le operazioni esenti di cui all', tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-8