Art. 42
Titolo II

Art. 42

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In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell' e dei conti individuali di cui al secondo comma dell', devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-42