Art. 35
Titolo II

Art. 35

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In vigore dal 31 dic 1980
All'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 597, è aggiunta la seguente parte: "Per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei predetti costi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-35