Titolo I
Art. 29
29 / 45In vigore dal 31 dic 1980
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono apportate le seguenti modificazioni:
La lettera d) del secondo comma dell' è sostituita dalla seguente:
"d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonché specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo vero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unità";
L', penultimo comma, è sostituito dal seguente:
"Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento della imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto è eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti alla osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto è eseguito da loro o da altri per loro conto";
I numeri 4) e 6) dell' sono sostituiti dai seguenti:
"4) ai trasporti, effettuati dai soggetti di cui al penultimo comma dell', di beni di loro produzione, nell'esercizio dell'impresa, o da altri per loro conto, nonché ai trasporti effettuati dai soggetti che esercitano esclusivamente il commercio al minuto per i movimenti di beni nell'ambito della stessa impresa, fra i luoghi dichiarati ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a. 633, e successive modificazioni, se questi sono situati nell'ambito dello stesso comune o di comune limitrofo";
"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di "pacchetti stampa sottofascia e campioni" spediti a mezzo posta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-29