Art. 24
Titolo I

Art. 24

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In vigore dal 31 dic 1980
L'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 69 - Determinazione dell'imposta. - L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell', al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione allo interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-24