Titolo I
Art. 22
22 / 45In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-22