Art. 22
Titolo I

Art. 22

22 / 45
In vigore dal 31 dic 1980
Il primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-22