Art. 21
Titolo I

Art. 21

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In vigore dal 31 dic 1980
Il quinto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell' e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-21