Art. 13
Titolo I

Art. 13

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In vigore dal 31 dic 1980
La lettera a) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-13