Titolo I
Art. 11
11 / 45In vigore dal 31 dic 1980
L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" - Elenchi dei clienti e dei fornitori. - Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.
Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all' e registrate ai sensi dell', tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'.
Non si tiene invece conto:
1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell' e dell'; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell' e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell' ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.
Le imprese indicate nel secondo comma dell', che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell', delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell', e dell'ultimo comma dell' devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'.
Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell' il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale.
In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-11