Art. 10
Titolo I

Art. 10

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In vigore dal 31 dic 1980
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell', annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-10