Titolo I
Art. 1
1 / 45In vigore dal 31 dic 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, numero 321;
Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell' della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 63 e successive modificazioni, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
.
La lettera g) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera e), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-1