Art. 7
7 / 13Decorrenza
In vigore dal 6 feb 1981
Le misure dei compensi e delle indennità di cui agli nonché la disposizione di cui all' hanno effetto dal 1 agosto 1980.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-7