Art. 4 · Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

Art. 4

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Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori

In vigore dal 12 lug 1987
Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 64)che:"Le misure di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentate di L. 310 e di L. 140".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-4