Art. 4
4 / 13Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
In vigore dal 12 lug 1987
Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 64)che:"Le misure di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentate di L. 310 e di L. 140".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-4