Art. 3 · Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente

Art. 3

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Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente

In vigore dal 6 feb 1981
L'indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;985#art-3