Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 gen 1981
Con decorrenza dal 1 luglio 1980 per il personale contemplato nella legge 14 dicembre 1978, n. 798, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario sono determinati come appresso: un centosettantacinquesimo della retribuzione mensile lorda - comprensiva del rateo della 13ª mensilità e tenuto conto della classe in godimento - maggiorato del quindici per cento; per il lavoro notturno 6 festivo la maggiorazione è del trenta per cento e per quello notturno-festivo è del cinquanta per cento. Le misure orarie come sopra determinate saranno integrate con un coefficiente pari a 1/2.100 della indennità integrativa speciale annuale maturata nell'anno precedente a quello di riferimento delle prestazioni straordinarie rese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;910#art-3