Art. 1
1 / 4In vigore dal 18 gen 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;
Visto l'accordo intervenuto nelle riunioni del 4 e 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della Federazione unitaria C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. Monopoli e dell'A.N.D.A.M.S., con il quale si è convenuto di corrispondere al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: un'anticipazione sui nuovi benefici contrattuali consistenti nella somma una tantum di L. 10.000 mensili individuali per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1979 e nella somma di L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980; di attribuire altresì allo stesso personale - con decorrenza 1 luglio 1980 - nuovi compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ragguagliati cioè alla retribuzione - comprensiva di rateo della 13ª e tenuto conto della classe in godimento - maggiorata di una quota percentuale e di una quota della indennità integrativa speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Al personale appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, escluso quello con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della 13ª mensilità;
L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la 13ª mensilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-23;910#art-1