Art. 5
5 / 5In vigore dal 13 nov 1981
Gli articoli 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1976, n. 935, riguardanti la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica
Art. 293. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico analitico.
Art. 294. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola può nominare un vice-direttore che lo coadiuvi e un segretario.
Art. 295. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Il numero massimo di allievi è di trenta per anno di corso.
L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
La frequenza è obbligatoria.
Art. 296. - La scuola si articola in due indirizzi;
l'uno diagnostico, l'altro biochimico analitico. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in chimica (indirizzo organico biologico), chimica industriale e medicina veterinaria.
Art. 297. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
INDIRIZZO DIAGNOSTICO
1° Anno:
biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.
3° Anno:
biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria;
elementi di radiochimica e di protezione dalla radiazione.
INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO
1° Anno:
biologia generale e speciale;
biochimica generale;
biometria;
biochimica applicata con esercitazioni;
elementi di fisiopatologia.
2° Anno:
biochimica dinamica;
biochimica analitica e strumentale;
biochimica patologica;
chimica clinica;
laboratorio I;
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici.
3° Anno:
biochimica ormonale;
elementi di immunologia e tecniche immunochimiche;
enzimologia clinica;
tecniche radioisotopiche di laboratorio;
elementi di ematologia;
laboratorio II.
4° Anno:
biochimica dei tessuti e degli organi;
farmaci e veleni;
l'automazione in chimica clinica;
chimica clinica comparata;
informatica medica;
elementi di legislazione sanitaria;
elementi di radiochimica e di protezione dalle radiazioni.
Art. 298. - Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica (indirizzo diagnostico oppure biochimico analitico), l'allievo deve aver superato gli esami di tutte le materie dei rispettivi indirizzi.
Art. 299. - Alla fine dei quattro anni i singoli allievi devono presentare una tesi scritta su un tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame dopo un anno.
A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico oppure indirizzo biochimico analitico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 358
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-20;1234#art-5