Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 nov 1981
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione II, ematologia generale (clinica e laboratorio) II, gastroenterologia ed endoscopia digestiva II. Seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 265. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la seconda cattedra di anestesia e rianimazione. Art. 266. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 268. - La durata del corso degli studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia e rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia e rianimazione. 3) farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia e rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia e rianimazione; 6) anestesiologia; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico. 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 272. - Al termine di ogni anno gli allievi devono superare un esame sulle materie dell'anno. La frequenza alle lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie. Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) Art. 273. - La durata del corso è di tre anni. La frequenza della scuola è obbligatoria. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in cinque per ogni anno in corso. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I; genetica ematologica; fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; fisiopatologia ematologica I; biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; fisiopatologia ematologica II; immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II; patologia speciale ematologica I; clinica delle emopatie I; anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti in oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III; nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate alla ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica II; clinica delle emopatie II; terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni e conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. Modalità di ammissione: per titoli ed esami Titoli di ammissione: laurea in medicina e chirurgia e possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Non è consentita abbreviazione di corso. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 274. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la terza cattedra di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 275. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I; anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva I. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, è dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-20;1234#art-3