Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 439;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48;
Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 529/80 del 27 novembre 1980;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 48, è elevata da lire cinquantamila a lire centomila a decorrere dal 1 gennaio 1981.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 198
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-16;992#art-1