Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 27 settembre 1970; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: . Sono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonché la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del I comando militare territoriale della regione militare nord-ovest. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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