Art. 3
3 / 3In vigore dal 11 nov 1981
Gli articoli 289 e 292 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 535 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 289. - Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 292. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche e di conferenze riguardanti argomenti specialistici. La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche ed alle conferenze è obbligatoria. In caso contrario gli specializzandi non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 354
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1226#art-3