Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 set 1981
L'art. 53 è sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facoltà meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facoltà. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facoltà sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facoltà risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1981 Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 385
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