Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 17 maggio 1980; Considerato che la denominazione dell'insegnamento contrassegnato nell'art. 53 con il n. 10), compreso nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi, presenta un errore materiale; Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica di detto errore; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico La denominazione dell'insegnamento contrassegnato con il n. 10), nell'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi, dell'art. 53 dello statuto dell'Università degli studi di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 908 del 31 ottobre 1979, è così rettificata: econometrica; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980 PERTINI. BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 378
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1120#art-1