Art. 7
7 / 7In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 33 è sostituito dal seguente:
A coloro che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario viene rilasciato un certificato di lavori compiuti a firma del direttore del seminario e del preside della facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 296
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-7