Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 33 è sostituito dal seguente: A coloro che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario viene rilasciato un certificato di lavori compiuti a firma del direttore del seminario e del preside della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 296
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-7