Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 32 è sostituito dal seguente: Al seminario hanno facoltà di iscriversi gli studenti e i laureati italiani e stranieri della facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia. Dietro favorevole avviso del consiglio direttivo, la iscrizione può anche essere accordata a studenti e laureati, italiani e stranieri di altre facoltà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-6