Art. 6
6 / 7In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 32 è sostituito dal seguente:
Al seminario hanno facoltà di iscriversi gli studenti e i laureati italiani e stranieri della facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia.
Dietro favorevole avviso del consiglio direttivo, la iscrizione può anche essere accordata a studenti e laureati, italiani e stranieri di altre facoltà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-6