Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 27, relativo alle modalità dell'esame per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, è sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-3