Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 4 apr 1981
Il testo dell'art. 26, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in giurisprudenza, è sostituito dal seguente: Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto privato comparato, diritto canonico, diritto della navigazione, diritto industriale, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto internazionale privato, diritto urbanistico, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: storia del diritto italiano, diritto romano, esegesi delle fonti di diritto romano, papirologia ed epigrafia giuridica, diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e istituzioni di diritto privato. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto processuale civile, diritto processuale comparato, diritto internazionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto della navigazione, diritto tributario, teoria generale del processo, diritto delle Comunità europee, diritto urbanistico, diritto regionale, diritto pubblico dell'economia, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse, diritto fallimentare prima di aver sostenuto l'esame di diritto costituzionale, oppure di diritto pubblico generale, oppure di istituzioni di diritto pubblico. Gli studenti non possono sostenere gli esami di: scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto commerciale, prima di aver superato l'esame di economia politica. Gli studenti non possono sostenere l'esame di teoria della finanza locale prima di aver superato l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario. Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto della sicurezza sociale prima di aver superato l'esame di diritto del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1091#art-2