Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, e successivamente trasferito con delibera della facoltà del 19 maggio 1978 alla cattedra di clinica neurologica R; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, dell'8 maggio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di clinica neurologica dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 1 luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica dell'Università di Siena; Considerato che il posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica neurologica R dell'Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio Federico e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, e successivamente trasferito con delibera di facoltà del 19 maggio 1978 alla cattedra di clinica neurologica R, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Federico, alla cattedra di clinica neurologica della facoltà medesima dell'Università di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1981 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 244
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-02;999#art-1