Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 mar 1981
L'art. 618, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in ottantacinque specializzandi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-02;1078#art-2