Art. 1

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In vigore dal 10 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di filologia classica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno; Vista la deliberazione del consiglio della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, del 13 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di latino medioevale dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno dell'8 ottobre 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di latino medioevale dell'Università di Roma; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di filologia classica dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio dell'Era e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di latino medioevale della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di filologia classica della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio dell'Era, alla cattedra di latino medioevale della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1981 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 382
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