Art. 9
9 / 26In vigore dal 30 nov 1980
Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'.
La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.
Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 300.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-9