Art. 9

Art. 9

9 / 26
In vigore dal 30 nov 1980
Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'. La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa. Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 300.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-9