Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 30 nov 1980
Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura: categorie A e B....................... L. 1.000 categoria C......................... L. 1.250 Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%. Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375. In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante dovuto un canone trimestrale di L. 2.000. Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-6