Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 30 nov 1980
I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente: a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex; b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti); c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente; d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio. Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti. Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente . Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'. Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 20.000 per ciascuno dei coutenti. Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell' del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1930 e successive modifiche, è dovuto un rimborso di L. 5.000.
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