Art. 4
4 / 26In vigore dal 23 giu 1981
Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:
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| Nuovo impianto | Trasloco
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categoria A |L. 190.000 |L. 95.000
categoria B simplex |L. 170.000 |L. 95.000
categoria B duplex |L. 130.000 |L. 72.500
categoria C |L. 190.000 |L. 95.000
Per gli utenti di categoria B simplex e B duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in quattordici trimestralità; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria B simplex e in lira 135.000 per la categoria B duplex.
Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria C in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria B a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria C dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria B simplex e quelli per la categoria B duplex.
Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 145.000 e L. 72.500.
Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra dette perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.
A tal fine, in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell' del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:
a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 446.000/ km;
b) per collegamenti realizzati su circuito in cave L. 150.000/ km.
Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà si applicano a ciascuno dei coutenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-4