Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 30 nov 1980
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 1980 PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1980 Atti di Governo, registro n. 31, foglia n. 2
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