Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 30 nov 1980
Per ogni tratta di 203 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 2.200 con un minimo di L. 11.000. Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali. Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali. I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nel primo comma dell' per la categoria C. Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 55.000, riferito per un terzo alla quota di manutenzione e per due terzi alla quota d'uso, quest'ultima comprensiva del 20% spettante all'esercente della centrale. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma. I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nel primo comma dell' per la categoria C.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-23