Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 30 nov 1980
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-22