Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 30 nov 1980
Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuta una quota fissa pari a L. 300. Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-19