Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 30 nov 1980
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 300 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione: comunicazioni interurbane settoriali............. L. 55 altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km........................ L. 85 da oltre 15 fino a 30 km................. L. 160 da oltre 30 fino a 60 km................. L. 280 da oltre 60 fino a 120 km................. L. 350 da oltre 120 fino a 240 km................ L. 410 oltre 240 km....................... L. 500
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-16