Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 giu 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1980; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 61/80 del 13 novembre 1980; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro: Decreta: . Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati; secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate: Categoria A. - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani: direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C. Categoria B. - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C. Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utenze duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facoltà di richiedere apposito certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procederà all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento. Categoria C. - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-14;752#art-1