Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 35
35 / 35Norme di rinvio
In vigore dal 10 dic 1980
Restano in vigore le norme del precedente accordo nazionale che non siano sostituite o modificate dalla presente intesa.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dal presente o dal precedente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-35