Art. 31 · Indennità di fine servizio
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 31

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Indennità di fine servizio

In vigore dal 10 dic 1980
In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, le parti convengono sull'obiettivo di pervenire nel comparto enti locali ad un trattamento di fine servizio corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato. A tal fine, il Governo si impegna ad avviare, unitamente all'ANCI e all'UPI, immediate trattative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel campo nazionale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-31