Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 27
27 / 35Inquadramento dei nuovi livelli
In vigore dal 10 dic 1980
L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1 febbraio 1981.
L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell' del presente accordo);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente , riportando tale beneficio mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per 12;
c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.
Le modalità di inquadramento sono quelle previste dallo dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi (computo del maturato in itinere e della temporizzazione dell'eventuale spezzone monetario eccedente la posizione economica dell'inquadramento).
Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente .
L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-27