Art. 27 · Inquadramento dei nuovi livelli
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 27

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Inquadramento dei nuovi livelli

In vigore dal 10 dic 1980
L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1 febbraio 1981. L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito: a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell' del presente accordo); b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente , riportando tale beneficio mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per 12; c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi. Le modalità di inquadramento sono quelle previste dallo dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi (computo del maturato in itinere e della temporizzazione dell'eventuale spezzone monetario eccedente la posizione economica dell'inquadramento). Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente . L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-27