Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 22
22 / 35Mobilità
In vigore dal 10 dic 1980
Fermo restando quanto dispone in materia di mobilità del personale l', terzo comma, del precedente accordo, si precisa che la mobilità tra enti locali, loro aziende, loro consorzi, è intesa di massima nell'ambito regionale, a condizione che esista la relativa vacanza di posto.
Può essere altresì consentito con le stesse garanzie di cui al citato il trasferimento di posti di organico, in uno con i relativi titolari, a condizione che contestualmente i due enti procedano l'uno alla soppressione dei posti ceduti e l'altro alla integrazione di pari numero e qualifica dei propri organici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-22