Art. 21 · Formazione e aggiornamento professionale
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 21

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Formazione e aggiornamento professionale

In vigore dal 10 dic 1980
Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale. Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerate in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti, di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-21