Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 18
18 / 35Personale medico
In vigore dal 10 dic 1980
Al personale degli enti locali con funzione sanitaria, ivi compresi i medici condotti ed i veterinari, che presta servizio a tempo piano, non partecipa ad alcuna convenzione mutualistica e non esercita la libera professione può essere attribuita, con apposita delibera, una particolare indennità di L. 140.000 mensili per dodici mensilità.
Detta indennità non è cumulabile con quella prevista dall', paragrafo 1, n. 3, del precedente accordo; compete in via transitoria dal 1 febbraio 1981 fino all'inquadramento di detto personale nei ruoli relativi alle unità sanitarie locali.
Al personale medico dei servizi psichiatrici e dei servizi antitubercolari spetta il trattamento economico previsto per il personale medico degli ospedali così come fissato, negli importi e nelle decorrenze, dall'accordo unico nazionale del personale medico ospedaliero del 24 giugno 1980.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-18