Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981
Art. 16
16 / 35Salario mobile
In vigore dal 10 dic 1980
L'onere complessivo nazionale concernente l'indennità di rischio non può superare per gli undici mesi del 1981 la cifra di 30,7 miliardi di lire.
Ogni amministrazione dispone pertanto di un ammontare del 5,5% del beneficio derivante per il proprio personale da questo accordo per l'anno 1981 (1 febbraio 1981-31 dicembre 1981). L'ammontare per i comuni aventi servizi sottosegnati municipalizzati, appaltati o comunque non gestiti direttamente è del 3,5%.
L'indennità di rischio può essere corrisposta, fino ad un importo massimo di L. 400 orarie, nell'interno delle categorie di vigilanza, del personale dei necrofori, dei netturbini e fognaioli, alle persone che siano destinate a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio che superino quelle normalmente connesse alle prestazioni proprie della categoria.
Il provvedimento di attribuzione da determinare in sede di contrattazione decentrata dovrà indicare la specifica causale, il numero e la qualifica dei destinatari, la tariffa oraria, nonché la dimostrazione degli oneri e del relativo contenimento nell'ambito della spesa massima consentita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-16