Art. 13 · Progressione economica
Accordo rapporto di lavoro 1 marzo 1979 31 dicembre 1981

Art. 13

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Progressione economica

In vigore dal 10 dic 1980
La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello. Dopo il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-1979. A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello. (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-07;810#art-ard-13